Il diritto dei nonni di vedere i nipoti
Mamma e papà si separano: per legge i bambini hanno diritto a vedere i nonni
Quanto
siano importanti i nonni nella vita dei nipoti (e dei loro genitori) e quanto
rilevante possa essere il loro ruolo sia affettivo che educativo è un dato noto
e ampiamente condiviso. Ma cosa succede quando interviene una separazione o
quando si litiga e magari si cerca di impedire ai nonni di avere un rapporto con
il bambino? I nonni hanno dei diritti? Lo chiediamo a Eleonora Georgiacodis,
mamma e avvocato civilista, che si occupa prevalentemente di diritto di
famiglia, delle persone e dei minori.
Eleonora,
capita che si litighi anche sui rapporti dei figli con i
nonni?
Purtroppo
sì. In effetti in genere è in occasione delle crisi familiari che il tema
emerge, quando accade che uno dei due genitori assume un atteggiamento
ostacolante nei confronti dei parenti, e dei nonni in primis, facenti parte
della famiglia d’origine dell’altro genitore. Ciò si manifesta in molti modi,
attraverso critiche continue, diffidenza, accuse di eccessiva indulgenza o
severità, sfiducia nelle capacità di accudimento dei piccoli, timori di
ingerenze, divergenze educative e di visione della vita che diventano motivo per
limitare i rapporti con i nonni (o anche con zii e cuginetti). Atteggiamenti e
umori che nella realtà dei fatti non è detto non sussistano quando la famiglia è
unita, ma che quando la crisi del nucleo familiare esplode diventano
problematici. L’ostilità e l’impedimento della relazione con nonni e cuginetti
sono spesso, infatti, strumentali al conflitto in essere tra gli adulti.
Esistono delle norme che regolano il rapporto dei nonni con il bambino?
Nel
nostro ordinamento non vi è una disciplina specifica e sistematica della
relazione nonni-nipoti, vi sono diverse norme che riguardano aspetti di natura
prevalentemente patrimoniale o le ipotesi di assenza o incapacità dei genitori.
Il mantenimento non è un dovere diretto dei nonni, i quali però hanno il dovere
di “fornire
ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri
nei confronti dei figli”(art. 148 cc.) quando i genitori non hanno i mezzi
sufficienti per mantenere i figli. I compiti educativi, di cura, istruzione ed
educazione sono per legge interamente demandati ai genitori.
Tuttavia, da tempo la giurisprudenza in varie occasioni ha riconosciuto anche il valore rilevante sia affettivo che educativo del rapporto nonni – nipoti che va oltre quello patrimoniale, e ha affermato in via generale che “l’interruzione dei rapporti fondati su tale legame familiare può trovare giustificazione solo in presenza di gravi e comprovate ragioni” (Cass. 1998 n. 9606). Quindi esiste il principio secondo il quale un corretto esercizio della potestà genitoriale non può comportare un divieto dei rapporti nonni – nipoti senza ragioni serie e provate.
Tuttavia, da tempo la giurisprudenza in varie occasioni ha riconosciuto anche il valore rilevante sia affettivo che educativo del rapporto nonni – nipoti che va oltre quello patrimoniale, e ha affermato in via generale che “l’interruzione dei rapporti fondati su tale legame familiare può trovare giustificazione solo in presenza di gravi e comprovate ragioni” (Cass. 1998 n. 9606). Quindi esiste il principio secondo il quale un corretto esercizio della potestà genitoriale non può comportare un divieto dei rapporti nonni – nipoti senza ragioni serie e provate.
Quindi i nonni hanno degli strumenti legali per ottenere un rapporto negato con i nipoti?
Ricordiamoci
sempre che l’obiettivo non è la tutela del diritto dei nonni, ma la tutela del
diritto del bambino, minorenne, ad avere rapporti con i suoi familiari. Il
diritto del bambino può essere fatto valere dai nonni, gli zii, etc.
I nonni possono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni (art. 333 e 336 c.c.), quando l’atteggiamento di ostilità e di chiusura nei loro confronti è così grave da concretizzare un vero e proprio pregiudizio per il bambino. Si tratta di una norma che vale sempre, non solo nel momento dello scioglimento della coppia.
La legge sull’affidamento condiviso (l. n. 54/2006) ha esplicitato in modo nuovo la rilevanza giuridica della relazione nonni-nipoti. L’art. 155 del codice civile infatti ora dice: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ndr. i nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Tale norma si applica anche ai figli dei genitori non coniugati, le cd. coppie di fatto o conviventi, oltre che in caso di divorzio o di dichiarazione di nullità del matrimonio.
E’ una norma a tutela del figlio minore il quale ha diritto alla continuità delle relazioni con i nonni, con gli zii, con i cugini, da parte di ciascun genitore. Viene data piena rilevanza allo sviluppo della personalità del minore e alla tutela della continuità delle relazioni parentali significative, nel rispetto della sua crescita e della sua persona. Diritto che assume particolare rilievo in concomitanza con la disciplina della crisi familiare e la cui osservanza si ritiene implicita nella famiglia unita, anche se non sempre lo è.
I nonni possono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni (art. 333 e 336 c.c.), quando l’atteggiamento di ostilità e di chiusura nei loro confronti è così grave da concretizzare un vero e proprio pregiudizio per il bambino. Si tratta di una norma che vale sempre, non solo nel momento dello scioglimento della coppia.
La legge sull’affidamento condiviso (l. n. 54/2006) ha esplicitato in modo nuovo la rilevanza giuridica della relazione nonni-nipoti. L’art. 155 del codice civile infatti ora dice: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (ndr. i nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Tale norma si applica anche ai figli dei genitori non coniugati, le cd. coppie di fatto o conviventi, oltre che in caso di divorzio o di dichiarazione di nullità del matrimonio.
E’ una norma a tutela del figlio minore il quale ha diritto alla continuità delle relazioni con i nonni, con gli zii, con i cugini, da parte di ciascun genitore. Viene data piena rilevanza allo sviluppo della personalità del minore e alla tutela della continuità delle relazioni parentali significative, nel rispetto della sua crescita e della sua persona. Diritto che assume particolare rilievo in concomitanza con la disciplina della crisi familiare e la cui osservanza si ritiene implicita nella famiglia unita, anche se non sempre lo è.
Quindi i figli devono essere messi nelle condizioni di avere un rapporto con i nonni, se sono abituati ad averlo, sia in caso di separazione che in caso di semplici liti genitori-suoceri… E i nonni hanno voce in capitolo in caso di separazione?
La
Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio “I
nonni hanno il diritto di vedere i nipoti, ma non di intervenire nel giudizio di
separazione, anche quando lamentano che malgrado sia stato disposto
l’affidamento condiviso la nuora impedisca loro di mantenere rapporti con i
piccoli.” E aggiunge che, semmai è il giudice a preoccuparsi che non sia
leso “il
diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti (i nonni) ed i parenti di ciascun ramo
genitoriale” con eventuali opportuni provvedimenti.
In sostanza si riconosce meritevole di tutela il diritto alla relazione nonni-nipoti solo in quanto questo coincida con la tutela del diritto del minore.
In sostanza si riconosce meritevole di tutela il diritto alla relazione nonni-nipoti solo in quanto questo coincida con la tutela del diritto del minore.
E tu, nella tua personale esperienza trovi che l’attuale ordinamento tuteli opportunamente il diritto alla relazione nonni nipoti o si potrebbe, ad esempio, dare ai nonni la possibilità di intervenire di più?
Credo
che se fosse riconosciuta ai nonni la facoltà di chiedere al giudice che sia
riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i nipoti,
questo finirebbe per fare aumentare i conflitti in modo esponenziale, in un
settore dove è necessario semplificare e ridurre i temi del contenzioso; si
amplierebbero inutilmente le ragioni di conflitto, con il rischio di azioni
finalizzate a soddisfare ragioni personali dei familiari sotto le finte vesti
della tutela dell’interesse del bambini. Già in situazioni poco complicate e
quotidiane si assiste al caso di nonni abituati ad ingerirsi troppo nella vita
del figlio o della figlia (e di conseguenza dei nipoti) , immaginiamo cosa
accadrebbe in situazioni di separazione o divorzio…
Quindi, in conclusione, il rispetto del diritto del bambino alla continuità delle relazioni affettive con nonni e con gli altri parenti è un dovere dei genitori?
Certamente,
ai genitori la legge richiede l’impegno concreto a preservare tali relazioni e a
non pregiudicare i legami affettivi dei figli. Si tratta di un principio
importante che va oltre l’affermazione dei tradizionali doveri facenti capo ai
genitori, di natura principalmente patrimoniale (mantenimento, educazione,
istruzione), in quanto si riferisce ad un diritto di natura esistenziale, un
diritto alle relazioni, il che implica in capo agli adulti delle prestazioni di
natura personale e dei doveri di rispetto del bambino in un aspetto essenziale
della sua vita, ovvero quello delle relazioni affettive.
Eleonora Georgiacodis
avvocato del Foro di Milano
Nessun commento:
Posta un commento