Annullate dal giudice le cartelle esattoriali dove non è indicata la precisa
motivazione della pretesa.
È
nulla la cartella esattoriale emessa da Equitalia se indica, quale causale della
pretesa, un lapidario e sintetico “omesso o carente versamento”, senza
alcun’altra specificazione a che titolo il richiesto importo è dovuto.
A
dirlo è la Cassazione, con una ordina che risale allo scorso mese di
settembre [1]. Secondo la Corte, infatti, tale stringata indicazione non
può considerarsi una adeguata motivazione della pretesa fiscale. Pertanto la
cartella può essere impugnata davanti al giudice per “carenza di
qualunque motivazione o spiegazione”.
Non
è la prima volta che la Cassazione prèdica la necessità di cartelle esattoriali
complete in ogni loro elemento, tali cioè da rendere il contribuente in grando
di comprendere le ragioni della pretesa e, così, di potersi difendere.
Già in passato, infatti, i giudici di piazza Cavour [2] avevano censurato
tale modo di operare, da parte di Equitalia, sbrigativo e frettoloso. Ciò vale
ancor di più quando la cartella di pagamento sia il primo e unico
atto attraverso cui il contribuente viene informato della pretesa
fiscale[3]. Se così è, diventa allora indispensabile che la cartella
contenga tutti gli elementi al fine di rendere edotto il contribuente delle
ragioni della pretesa.
Non
solo la Cassazione è di questo avviso, ma anche i tribunali di merito. Per
esempio, si segnala una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di
Lecce [4] che ha ritenuto la totale assenza di causale del recupero
dell’imposta quando la cartella contenga la dicitura “omessi o carenti
versamenti”, senz’altra specificazione.
Non
solo. La Suprema Corte ha anche raccomandato la precisa indicazione del sistema
di calcolo degli interessi, non potendosi la cartella limitare a riportare solo
la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a
tale calcolo, con quali aliquote e per quali annualità (leggi a riguardo
l’articolo: “Cartelle
Equitalia nulle se non indicano il calcolo degli interessi”).
[1] Cass.
ord. n. 20211 del 3.09.2013
[2] Cass.
sent. n. 26330/2009; Cass. sent. n. 22500 del 10.12.2012.
[3] Ai
sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973.
[4] CTP
Lecce, sent. n. 512/1/2011.
Tratto
da: http://frontediliberazionedaibanchieri.it
È nulla la cartella esattoriale emessa da Equitalia se indica, quale causale della pretesa, un lapidario e sintetico “omesso o carente versamento”, senza alcun’altra specificazione a che titolo il richiesto importo è dovuto.
[2] Cass.
sent. n. 26330/2009; Cass. sent. n. 22500 del 10.12.2012.
[3] Ai
sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973.
[4] CTP
Lecce, sent. n. 512/1/2011.
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