sabato 4 gennaio 2014

Strasburgo – Corte Europea – Abolito il canone RAI

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Buone notizie per i contribuenti. Sembra che ormai ci sia ben poco da fare e non ci sia ricorso giudiziario, protesta, iniziativa del governo e quant’altro che tenga:
Il canone RAI non va pagato. A sancire, da ultimo, la non obbligatorietà della tanto vituperata imposta sull’abbonamento alla tv di stato, è questa volta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, nella sentenza del 30 Dicembre 2013, ha affermato il principio, che non mancherà di far discutere, per cui il canone RAI è illegittimo in quanto non attiene alla “materia fiscale, nocciolo duro della supremazia del potere pubblico, essendo dominante il carattere pubblico tra il contribuente e il resto della comunità”.

L’Alta Corte si è pronunciata in questo modo, dichiarando inammissibile e manifestamente infondato il ricorso presentato dal Governo Italiano che ha imposto di pagare il canone Rai ad un cittadino, A.D, di Maglie (LE) .
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, ha sostenuto che l’intervento della polizia tributaria
a danno del cittadino, aveva determinato la violazione del diritto a ricevere notizie e informazioni di carattere pubblico.
I giudici dell’ Alta Corte Europea hanno sostenuto che le Autorità Italiane hanno perseguito uno scopo illegittimo, obbligando i cittadini all’abbonamento del canone, compromettendo la libertà di informazione.
Non va dimenticato che il canone RAI è stato imposto alla collettività in base ad una norma approvata ben 70 anni orsono – trattasi del regio decreto legge n° 246 del 1938 che prevede il pagamento della tassa per il semplice possesso di uno o più apparecchi “adatti o adattabili” a ricevere trasmissioni. E’ evidente a tutti che si tratta di una legge approvata in un periodo nel quale non esistevano emittenti radiofoniche private, né esisteva la tele visione, almeno in Italia, e né tantomeno le reti internet o radio private.
A tal proposito, l’Alta Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ribadito l’illegittimità del suo pagamento, stabilendo la prevalenza del fine pubblico perseguito.

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