venerdì 22 novembre 2013

Annullate dal giudice le cartelle esattoriali dove non è indicata la precisa motivazione della pretesa.


È nulla la cartella esattoriale emessa da Equitalia se indica, quale causale della pretesa, un lapidario e sintetico “omesso o carente versamento”, senza alcun’altra specificazione a che titolo il richiesto importo è dovuto.
A dirlo è la Cassazione, con una ordina che risale allo scorso mese di settembre [1]. Secondo la Corte, infatti, tale stringata indicazione non può considerarsi una adeguata motivazione della pretesa fiscale. Pertanto la cartella può essere impugnata davanti al giudice per “carenza di qualunque motivazione o spiegazione”.
Non è la prima volta che la Cassazione prèdica la necessità di cartelle esattoriali complete in ogni loro elemento, tali cioè da rendere il contribuente in grando di comprendere le ragioni della pretesa e, così, di potersi difendere. Già in passato, infatti, i giudici di piazza Cavour [2] avevano censurato tale modo di operare, da parte di Equitalia, sbrigativo e frettoloso. Ciò vale ancor di più quando la cartella di pagamento sia il primo e unico atto attraverso cui il contribuente viene informato della pretesa fiscale[3]. Se così è, diventa allora indispensabile che la cartella contenga tutti gli elementi al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa.
Non solo la Cassazione è di questo avviso, ma anche i tribunali di merito. Per esempio, si segnala una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Lecce [4] che ha ritenuto la totale assenza di causale del recupero dell’imposta quando la cartella contenga la dicitura “omessi o carenti versamenti”, senz’altra specificazione.
Non solo. La Suprema Corte ha anche raccomandato la precisa indicazione del sistema di calcolo degli interessi, non potendosi la cartella limitare a riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, con quali aliquote e per quali annualità (leggi a riguardo l’articolo: “Cartelle Equitalia nulle se non indicano il calcolo degli interessi”).
[1] Cass. ord. n. 20211 del 3.09.2013
[2] Cass. sent. n. 26330/2009; Cass. sent. n. 22500 del 10.12.2012.
[3] Ai sensi dell’art. 36-bis DPR 600/1973.
[4] CTP Lecce, sent. n. 512/1/2011.


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